02 Novembre 2010

Specializzazioni forensi

Con il regolamento in epigrafe il CNF ha introdotto le c.d. specializzazioni forensi._x000d_
– Aree di specialità: sono state individuate 11 aree di specialità:_x000d_
1) Diritto di famiglia, dei minori e delle persone_x000d_
2) Diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni_x000d_
3) Diritto commerciale _x000d_
4) Diritto del lavoro, della previdenza e della sicurezza sociale_x000d_
5) Diritto industriale_x000d_
6) Diritto della concorrenza_x000d_
7) Diritto tributario_x000d_
8) Diritto amministrativo_x000d_
9) Diritto della navigazione_x000d_
10) Diritto dell’Unione europea_x000d_
11) Diritto penale _x000d_
Ogni avvocato può conseguire il diploma di specializzazione in non più di due aree di specialità.

– Requisiti per conseguire il titolo di avvocato specialista: l’avvocato dovrà aver maturato un’ anzianità di iscrizione all’albo, ininterrotta, di almeno sei anni; aver frequentato continuativamente per almeno un biennio una scuola/corso tra quelli riconosciuti dal Cnf (per un minimo di duecento ore complessive di studio e esercitazioni); aver sostenuto con esito positivo l’esame presso il Cnf._x000d_
– Esame: consiste nello svolgimento di una prova scritta su materia attinente all’area di specializzazione e nello svolgimento di una prova orale, avente ad oggetto anche la dimostrazione del possesso di una esperienza pregressa nella materia._x000d_
– Associazioni fra avvocati specialisti: il Cnf terrà aggiornato e reso accessibile al pubblico (sul sito Internet) l’elenco delle associazioni costituite tra avvocati specialisti. In sede di prima applicazione, sono inserite di diritto le associazioni forensi specialistiche riconosciute dal Congresso forense._x000d_
– Aggiornamento specialistico: per il mantenimento del titolo di specialista, l’avvocato sarà tenuto a curare il proprio aggiornamento professionale e conseguire nel triennio almeno 120 crediti formativi. Di cui almeno 30 in ogni singolo anno. Tali crediti sono computati come crediti formativi per la formazione continua._x000d_
– Scuole e corsi di specializzazione: Presso il Cnf sarà istituito il registro dei soggetti abilitati alla istituzione e gestione delle scuole e/o di corsi di alta specializzazione, nel quale sono iscritti a semplice richiesta i Consigli dell’Ordine. Le scuole dovranno presentare al Cnf, annualmente prima dell’inizio dell’anno scolastico, il programma dettagliato della scuola o del corso._x000d_
– Norma transitoria: gli avvocati che alla data di entrata in vigore del regolamento hanno una anzianità di iscrizione all’albo, continuativa, di 20 anni potranno acquisire il titolo di specialista, in non più di una delle aree di specializzazione, presentando al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, che esprimerà un parere non vincolante, documenti e titoli che dimostrino la particolare conoscenza della materia._x000d_
Il Cnf provvederà all’iscrizione previo eventuale colloquio.  _x000d_
– Entrata in vigore: il regolamento del Cnf entrerà in vigore il 30 giugno 2011 _x000d_
– Aggiornamento codice deontologico: l’approvazione del regolamento imporrà una conciliazione delle norme del regolamento con quelle del Codice deontologico forense con particolare riguardo agli articoli 17 e 17 bis.