02 Ottobre 2018

Sulla transazione tra Casa di Cura e danneggiato, di cui il medico vuole avvalersi

Cass. Civ., sez. III, sentenza 26 settembre 2018, n. 22800 (rel. A. Di Florio)
La norma di cui all'art. 1304, primo comma, c.c. si riferisce alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata. Spetta al giudice del merito verificare quale sia l'effettiva portata contenutistica del contratto, e, ove uno dei debitori dichiari di volerne profittare, dovrà anche dar conto degli elementi da lui forniti al fine di dimostrare l'effettiva e concreta manifestazione di tale volontà, valutando in modo coerente e logico tutte le emergenze processuali che concorrono a delineare inequivocabilmente la sua intenzione.

Allegati