23 Ottobre 2009

Tutela dei consumatori – Azione risarcitoria – Responsabilità del tour operator – Obbligo di informazione – Contenuto

“L’organizzatore di viaggi turistici (cosiddetto tour operator), in base ai principi contenuti nella Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 relativa al contratto di viaggio (Ccv), ratificata dall’Italia dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, deve adottare tutte le misure idonee a evitare danni a coloro che vi partecipano. A tal fine è sufficiente che egli tenga una condotta adeguata, la quale, tuttavia, non deve necessariamente superare il livello medio di diligenza. In particolare, per adempiere agli obblighi informativi, è sufficiente che l’organizzatore informi il viaggiatore delle prestazioni promesse (trasporto, alloggio, attività sportive, escursioni) e che metta a sua disposizione l’opuscolo informativo previsto dall’art. 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (ora trasfuso nell’art. 88 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo), il quale contempla le notizie (per lo più di carattere amministrativo) necessarie per recarsi all’estero, i servizi forniti e le condizioni atte a giustificare l’annullamento del pacchetto turistico. Nulla più incombe al detto organizzatore per dimostrare di avere adempiuto con la dovuta diligenza ai suoi obblighi” (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha affermato che non rientra tra gli obblighi del tour operator quello di informare la turista della presenza, nel tratto di mare antistante il villaggio turistico, di una particolare alga ustionante che, favorita dal fenomeno della bassa marea, le aveva provocato una fastidiosa patologica dermatologica).

Nella sentenza de qua la S.C. ha affrontato il tema degli obblighi informativi gravanti sul tour operator, precisando che essi coincidono con quelli espressamente contemplati dalla legislazione vigente (artt. 87 e 88 Cod. Consumo). Di conseguenza, allorché si verifichi una circostanza non soggetta ad obbligo informativo, nessuna rilevanza riveste il mancato o ridotto godimento della vacanza, ai fini del risarcimento del danno (a titolo di responsabilità pre-contrattuale). Fa eccezione a questa regola solo la circostanza “usuale”, ovvero quella circostanza che, pur esulando dalla previsione normativa, si verifichi con una frequenza tale da dover essere necessariamente conosciuta da un organizzatore di viaggio di media diligenza. In quest’ultimo caso occorre, però, che il turista dimostri l’esistenza di un nesso di causalità tra il disagio patito e l’asserita negligenza informativa del tour operator.