23 Febbraio 2017

Validità del contratto di conto corrente sottoscritto dal solo cliente

“Quando la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, la mancanza di sottoscrizione del contratto può essere sanata anche dal comportamento della parte che, pur non avendo sottoscritto l’atto, provvede a darvi esecuzione, senza contestarne l’avvenuta conclusione”.
“In presenza di nullità di protezione, inoltre, la protezione deve essere accordata al soggetto in cui favore è prevista, ossia la parte che possa avere pregiudizio da una mancanza di adeguata valutazione e ponderazione di un testo contrattuale che venisse solo concordato verbalmente. Nel caso di specie, posto che il cliente ha certamente avuto la disponibilità del testo contrattuale, tanto da poterlo sottoscrivere, non può dolersi del fatto che non l’abbia sottoscritto la banca, che non deve essere “protetta” dall’aver concluso un contratto, che non disconosce, su propri moduli e formulari, al quale ha dato, pacificamente attuazione, anche con documenti scritti, negli anni successivi e che, nel giudizio, non solo non lo disconosce ma lo produce a riprova delle pattuizioni intercorse con la controparte” .

La sentenza in commento affronta l’interessante e spinoso tema della forma scritta dei contratti bancari, discostandosi, per le argomentazioni addotte, dal dominante indirizzo fatto proprio dalla Suprema Corte di Cassazione.
La questione oggetto di disamina è la seguente: che valore deve essere riconosciuto al contratto che, dovendo rivestire per legge forma scritta, è sottoscritto da una sola parte?
Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che “in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con effetti “ex nunc” e non “ex tunc”, essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano”, con la conseguenza che “tale meccanismo non opera se l’altra parte abbia medio tempore revocato la proposta” (Cass., Sez. I, 24 marzo 2016, n. 5919).
Tale indirizzo viene letto in chiave critica dalla decisione in commento; infatti, il Giudice d’Appello contesta il presupposto logico implicitamente fondante le richiamate argomentazioni della Cassazione, ossia la necessaria coincidenza tra forma scritta del contratto e sua sottoscrizione da parte dei due contraenti.
La sottoscrizione – continua la Corte d’Appello – non è elemento essenziale dell’atto scritto, potendo esservi una scrittura priva di sottoscrizione, che varrebbe come tale sino a quando non venga disconosciuta dal firmatario dell’atto.
Che la sottoscrizione, in quanto tale, non sia elemento naturale della scrittura privata troverebbe conferma nella giurisprudenza di legittimità che afferma la piena equipollenza tra sottoscrizione e produzione in giudizio del documento non sottoscritto da parte del soggetto che avrebbe dovuto sottoscriverlo, seppure con effetti ex nunc.
Da ciò è possibile desumere il più generale principio in forza del quale la sottoscrizione di un testo contrattuale può essere surrogata da comportamenti concludenti, in grado di mostrare chiaramente l’intenzione di dare esecuzione al contratto.
Indubbiamente, l’avvenuta e reiterata esecuzione del contratto, unita alla sua mancata contestazione ed al suo mancato disconoscimento, rappresentano comportamenti che palesano la volontà di dare esecuzione al contratto. Ne è discesa la dichiarazione di validità del contratto di conto corrente oggetto di impugnazione.
Il suddetto esito, il cui fondamento argomentativo appare fortemente opinabile, risulterebbe confermato – a detta della Corte d’Appello – seguendo una ulteriore e differente argomentazione.
Posto che la nullità prevista in caso di carenza di forma scritta nei contratti bancari è un’ipotesi di nullità di protezione, l’operatività della stessa deve ritenersi subordinata all’interesse della parte a protezione della quale la nullità è prevista.
Indubbiamente la nullità, in tal caso, è volta a tutelare la parte che possa avere pregiudizio da una mancanza di adeguata valutazione e ponderazione di un testo contrattuale che venisse solo concordato verbalmente.
Nel caso di specie, la cliente, avendo avuto a disposizione il testo contrattuale, come provato dall’apposizione di sottoscrizione, non può lamentarsi della mancata sottoscrizione della banca, la quale, d’altro canto, non deve essere protetta avendo dato pacifica attuazione al rapporto contrattuale pur non avendo sottoscritto il contratto. Ne è seguito il riconoscimento di piena validità del contratto impugnato.

App. Napoli, sez. III civ., 28 dicembre 2016, n. 4571