26 Novembre 2007

Viaggi vacanze “tutto compreso” – “Finalità turistica” – Causa concreta – Irrealizzabilità per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione – Risoluzione contratto

“Nel contratto di viaggio vacanza «tutto compreso» (c.d. “pacchetto turistico” o “package”), caratterizzato dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi costituiti dal trasporto, dall’alloggio e dai servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc…) costituenti parte significativa di tale contratto, con durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno una notte, la “finalità turistica” (o “scopo di piacere”) non costituisce un irrilevante motivo ma si sostanzia nell’interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta. Ne consegue che l’irrealizzabilità di tale finalità per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, stante il venir meno dell’elemento funzionale dell’obbligazione costituito dall’interesse creditorio (art. 1174 c.c.), l’estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni”.

Con la sentenza de qua la S.C. ha affermato, per la prima volta, che “la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione” costituisce causa di estinzione dell’obbligazione distinta ed autonoma rispetto alla “sopravvenuta impossibilità di esecuzione della prestazione” (art. 1643 e 1464 c.c.). Secondo la Cassazione, infatti, l’impossibilità totale e quella parziale della prestazione si sostanziano, rispettivamente, “in un impedimento assoluto ed oggettivo, a carattere definitivo, dalla prestazione” e “nel deterioramento della cosa dovuta, o più generalmente nella riduzione materiale della prestazione”; l’impossibilità di utilizzazione della prestazione non costituisce, invece, “un impedimento precludente l’attuazione dell’obbligazione, […] essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile. Il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto […] implica, [invece,] il venir meno dell’interesse creditorio, quale vicenda che attiene esclusivamente alla sfera del creditore”; essendo, pertanto, irrealizzabile la causa concreta del contratto, le parti risultano esonerate dalle rispettive obbligazioni. “Il debitore non è […] più tenuto ad eseguirla, ed il creditore non ha l’onere di accettarla”._x000d_
Alla luce di quanto detto, se è stato stipulato un contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” ed il tour operator, per una causa a lui non imputabile, non è in grado di assicurare “adeguati standards di sicurezza sanitaria”, il cliente ha il pieno diritto di recedere dal contratto: il rischio di contagio di una malattia epidemica impedisce, infatti, il soddisfacimento della cosiddetta “finalità turistica” (o “scopo di piacere”) (inteso come “interesse […] al godimento della vacanza […] nei suoi molteplici aspetti di relax, svago, culturali, ecc… […] in condizioni di ordinaria tranquillità, secondo i canoni di valutazione propri di un turista medio”), costituente causa concreta del contratto._x000d_
In siffatta ipotesi, precisa altresì la S.C., “non vi è […] luogo alla corresponsione dell’indennità per il recesso di cui alla […] disciplina in tema di contratto di viaggio”._x000d_
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