17 Novembre 2014

Violazione degli obblighi informativi – Disposizione di esecuzione dell’operazione inadeguata del cliente – Responsabilità della banca

“La dichiarazione del cliente, contenuta nell’ordine di acquisto di prodotti finanziari e formulata in modo riassuntivo e generico, nella quale egli affermi di avere ricevuto un’informazione completa sulle caratteristiche e sui rischi dei medesimi prodotti, non può essere considerata come una confessione stragiudiziale, a norma dell’art. 2735 c.c., perché rivolta alla formulazione di un giudizio (sull’adempimento dell’obbligazione della controparte) e non all’affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo, ed intrinsecamente inidonea ad accertare quali concrete informazioni siano state fornite al cliente in ordine allo specifico prodotto finanziario; ne consegue che, in tal caso, l’ordine del cliente di volere “comunque dare corso all’operazione”, a norma dell’art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998, benché impartito o registrato per iscritto, non vale ad esonerare da responsabilità la banca che non abbia offerto prova rigorosa di avere adempiuto agli obblighi informativi inerenti anche alle ragioni della ritenuta inadeguatezza dell’operazione.”

Il suddetto principio è stato più volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi all’ipotesi di specie, in cui il cliente aveva dichiarato, su un modulo predisposto unilateralmente e in via generale dalla banca, di avere ricevuto da questa “le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del grado di rischiosità” dei titoli acquistati._x000d_
In particolare, se la dichiarazione del cliente circa l’adeguatezza delle informazioni ricevute non ha natura confessoria – non essendo idonea a dimostrare il corretto adempimento degli obblighi informativi della banca (anche in relazione alle condizioni economico finanziarie del soggetto o gruppo dal quale provengono le obbligazioni acquistate, alla potenziale redditività e ai rischi ad esse correlati), proprio perchè avente ad oggetto la formulazione di un giudizio e non l’affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo e perché implicante una conoscenza riassuntiva e generica, intrinsecamente inidonea ad accertare quali concrete informazioni siano state fornite a quel cliente in ordine a quello specifico prodotto finanziario – allora è logico ritenere che anche la connessa disposizione del cliente di volere “comunque dare corso all’operazione” (art. 29, c. 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998) risulti inidonea ad esonerare la banca da responsabilità._x000d_
Presupposto di detto esonero, infatti, è che quest’ultima abbia offerto rigorosa dimostrazione di avere adempiuto agli obblighi informativi dovuti nei confronti del cliente in base agli articoli 21, c.1. lett. a)-b) del d.lgs. n. 58/1998 e 28, c.1., del reg. Consob citato, anche con riguardo alle concrete e specifiche “ragioni per cui non è opportuno procedere alla esecuzione” dell’ordine riferito ad operazioni inadeguate (art. 29, c. 3, del reg. cit.)_x000d_
Solo in presenza di una tale dimostrazione in concreto è possibile ritenere che quella di voler dare corso all’operazione costituisca una scelta libera e consapevole del cliente, che per questo è tenuto ad esprimerla mediante un ordine impartito e registrato per iscritto._x000d_
Ne consegue che, con riferimento all’onere della prova in tema di intermediazione finanziaria, è sufficiente che l’investitore alleghi l’inadempimento delle obbligazioni poste a carico dell’intermediario dall’art. 21 del d.lgs. n. 58/1998 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento; l’intermediario ha invece l’onere di provare di avere rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta.