30 Aprile 1999

Assicurazione (contratto di) – Conoscenza delle circostanze del rischio da parte di dipendenti o mandatari dell’assicuratore – Rilevanza

La conoscenza delle concrete circostanze del rischio da parte di agenti, incaricati o dipendenti della società assicuratrice, comporta la conoscenza legale delle suddette circostanze anche da parte della società a condizione che i soggetti suddetti siano forniti del potere di rappresentanza dell’ente. Anche in assenza del potere di rappresentanza, tuttavia, non può escludersi che l’incaricato della compagnia di assicurazioni abbia trasferito alla propria mandante le conoscenze acquisite in relazione al rischio assicurato, ma è necessario che tale effettiva trasmissione sia concretamente provata dall’assicurato, anche per mezzo di presunzioni”

Nella sentenza in epigrafe, la Cassazione si occupa dell’ipotesi in cui le conoscenze relative al rischio assicurato siano in possesso di soggetti diversi dall’assicuratore e che con lui collaborano. Secondo la S.C., in tal caso, le conoscenze de quibus rilevano nei confronti dell’assicuratore solo se i suoi collaboratori sono dotati del potere rappresentativo, anche se non può escludersi, in mancanza, la possibilità per l’assicurato di dimostrare – anche per presunzioni – che tali conoscenze sono state trasferite dal collaboratore all’assicuratore._x000d_
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Cassazione civ., Sez. III, 21 aprile 1999, n. 3962