Assicurazione (contratto di) – Mancato pagamento del premio – Conseguenze – Azione giudiziaria per la riscossione del premio o delle rate scadute – Mancata proposizione da parte dell’assicuratore – Conseguenze.
Nel contratto di assicurazione, il mancato pagamento del premio, o della prima rata di esso, determina, a norma del comma 1 dell’art. 1901 c.c., la sospensione immediata dell’efficacia del contratto, mentre, ove il pagamento sia effettuato e l’assicurazione, secondo le intese contrattuali, abbia avuto regolare corso per un certo periodo di tempo, il mancato pagamento delle rate successive costituisce inadempimento sopravvenuto e comporta l’applicabilità del comma 2 del citato art. 1901, per il quale l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. La protrazione dell’inadempienza dell’assicurato e la mancata proposizione da parte dell’assicuratore dell’azione giudiziaria per la riscossione, a norma del comma 3 dello stesso articolo, determinano ope legis la risoluzione del contratto, indipendentemente da iniziative od attività di parte.
Cass. civ., sez. I, 22 maggio 1992, n. 6157