25 Maggio 1992

Assicurazione (contratto di) – Polizza incendio e furto – Omessa comunicazione di avvenuta trasformazione del veicolo – Annullabilità del contratto

Nel caso di un’assicurazione contro il furto e l’incendio di un veicolo, ove sia taciuta una circostanza (nella specie la trasformazione del veicolo stesso in friggitoria-caffetteria) la quale sia, in via di normalità, idonea a dare luogo ad una maggiore probabilità del verificarsi dell’evento dannoso assicurato ed a produrre un’alterazione della rappresentazione del rischio reale rispetto a quello desumibile dalle dichiarazioni dell’assicurato, non può escludersi il ricorrere della causa di annullamento prevista dall’art. 1892 c.c._x000d_
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Nella sentenza in epigrafe, la S.C. ha ritenuto applicabile l’art. 1892 c.c. al caso in cui l’assicurato, stipulando una polizza contro il furto e l’incendio di un veicolo, abbia omesso di dichiarare una circostanza estremamente rilevante ai fini della valutazione del rischio assicurato, ovvero, la trasformazione del veicolo stesso in friggitoria-caffetteria. _x000d_

Cassazione civ., Sez. III, 22 maggio 1992, n. 6147