02 Ottobre 2003

Assicurazione (contratto di) – Responsabilità professionale – Dichiarazioni del contraente in ordine al rischio – Omissione dati su attività professionale pregressa – Azione di annullamento

In presenza di una clausola contrattuale che impegna il contraente a dichiarare di essere o non a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell’attività professionale propria dell’assicurato, l’omessa comunicazione da parte di quest’ultimo, al momento della stipulazione della polizza da responsabilità professionale, dell’intervenuta dichiarazione di fallimento della società di capitali presso la quale egli abbia in precedenza ricoperto la carica di sindaco, integra la colpa grave di cui all’art. 1892 c.c. ed incide sulla reale rappresentazione del rischio assunto dall’assicuratore, con conseguente inoperatività della polizza e rigetto della domanda di garanzia svolta dal sindaco nei confronti del proprio assicuratore.

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Nella sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione ha esteso l’applicazione dell’art. 1892 c.c. al caso in cui l’assicurato, stipulando una polizza da responsabilità professionale, abbia omesso di comunicare all’assicuratore l’intervenuta dichiarazione di fallimento della società di capitali presso la quale egli abbia in precedenza ricoperto la carica di sindaco, nonostante una clausola contrattuale lo impegnasse formalmente a rendere informazioni di questo tip

Tribunale di Milano, 7 febbraio 2003.