17 Maggio 2006

C.I.D. sottoscritto da entrambi i conducenti – Prova contraria della Compagnia assicuratrice – Esclusione del risarcimento anche per il danneggiante

“Anche nell’ipotesi in cui il modulo di constatazione amichevole del sinistro (c.d. C.I.D.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti, l’accertamento deve essere unico ed uniforme e, pertanto, qualora la Compagnia assicuratrice riesca a fornire la prova che quanto in esso contenuto non corrisponda al vero e che, quindi, non c’è alcuna responsabilità a carico del proprio assicurato, anche quest’ultimo, nonostante si sia assunto la responsabilità dell’accaduto sottoscrivendo il modulo C.I.D, non potrà essere condannato al risarcimento dei danni”.

Le S.U. precisano che una volta chiarito che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall’inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, ed una volta affermato che la decisione deve essere uniforme per tutti e tre i soggetti ed è, inoltre, idonea a regolare i rapporti tra gli stessi (non quindi solo il rapporto tra danneggiato ed assicuratore, ma anche quello tra quest’ultimo ed il responsabile del danno, in ordine alla sussistenza del rapporto assicurativo, e tra il predetto responsabile ed il danneggiato in ordine alla responsabilità del sinistro), appare consequenziale che dalla valutazione delle dichiarazioni di colui che secondo il danneggiato è il responsabile del danno, non possono derivare conclusioni differenziate in ordine ai rapporti sopra individuati._x000d_
La norma attraverso la quale si realizza questo effetto è quella di cui al comma 3 dell’articolo 2733 c.c., secondo la quale in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice; questa norma costituisce una deroga a ciò che dispone il secondo comma, secondo cui la confessione fa piena prova contro chi l’ha fatta. Viene così esclusa la funzione di piena prova della confessione, la quale assume soltanto la natura di elemento che il giudice apprezza liberamente, e ciò non solo nei confronti di chi ha reso la dichiarazione ma anche nei confronti degli altri litisconsorti._x000d_
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Cass. S.U., sentenza 5 maggio 2006, n. 10311

Cass. S.U., sentenza 5 maggio 2006, n. 10311