17 Maggio 2006

Circolazione stradale – Eccesso di velocità – Veicolo guidato da persona diversa dal proprietario – Inapplicabilità della sospensione della patente di guida al proprietario

Il principio desumibile dall’art. 6 della legge n. 689 del 1981 e dall’art. 196 cod. strad., secondo il quale degli illeciti amministrativi sanzionabili con il pagamento di una somma di danaro rispondono, in solido con il trasgressore, anche i proprietari ed i titolari di diritto di godimento delle cose servite per commettere la violazione, salvo che dimostrino che la cosa è stata usata contro la loro volontà, non è applicabile con riguardo alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida prevista nel caso di superamento di oltre quaranta Km. orari del limite di velocità, ove questo sia accertato mediante apparecchiatura autovelox e non contestato immediatamente. Infatti, detta sanzione ha carattere squisitamente personale ed afflittivo, incidendo sulla legittimazione alla guida, e gravando sull’atto amministrativo di abilitazione, mentre solo le sanzioni di natura patrimoniale sono suscettibili di essere oggetto del regime di solidarietà passiva che coinvolge il proprietario del veicolo

Nella sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione, ribadendo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27/2005, ha precisato che la sanzione accessoria della sospensione della patente, avendo carattere strettamente personale ed afflittivo, non è suscettibile di essere oggetto del regime di solidarietà passiva che coinvolge il proprietario del veicolo._x000d_
_x000d_
Cass. civ., sez. I, sent. 28 marzo 2006, n. 7008

Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2006, n. 7008