18 Maggio 2006

Circolazione stradale – Investimento di animale – Stato di necessità – Equo indennizzo al danneggiato – Questione di legittimità costituzionale – Infondata

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2045 c.c., per contrasto con art. 3 della Costituzione, sollevata con riferimento all’ipotesi in cui il conducente provoca lesioni al trasportato per effetto di una brusca frenata posta in essere onde evitare di investire un animale apparso improvvisamente sul manto stradale di percorrenza.

La Consulta, nel decretare la manifesta infondatezza della questione sollevata dal Tribunale di Cosenza, precisa che il remittente non chiarisce come, in termini logico-giuridici, la ritenuta imprevedibilità dell’improvviso attraversamento della strada da parte di un cane (che porta all’esclusione della responsabilità del conducente per i danni derivati dalla frenata) possa coesistere con l’applicabilità nella stessa fattispecie della norma impugnata, la quale viceversa presuppone pur sempre una responsabilità dell’agente, almeno in termini di imputabilità della condotta lesiva, derivante dalla libera determinazione di violare una norma giuridica: una tale impostazione della questione dimostra l’evidente errore prospettico da cui muove il rimettente, là dove riferisce gli asseriti vizi di incostituzionalità della norma alla mancata inclusione, nell’ambito dei presupposti per la sua operatività, della condotta del danneggiante che miri ad «evitare di travolgere e ferire un animale», senza verificare se tale norma fosse in concreto applicabile, ossia se la manovra necessitata del conducente fosse idonea a salvare sé e la persona trasportata dal pericolo attuale di un danno di maggiore gravità derivante dalle possibili conseguenze dell’investimento dell’animale.

Corte Cost., ord. 28 marzo 2006, n. 130