02 Febbraio 2017

Claims made – Vessatorietà della clausola – Esclusa – Giudizio di meritevolezza

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 2 dicembre 2016, n. 24645 (pres. Rordorf – rel. De Stefano)
Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo, preventivamente individuati, (c.d. clausola claims made mista o impura) non è vessatoria; essa, in presenza di determinate condizioni, può tuttavia essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero, laddove sia applicabile la disciplina di cui al d.lgs. n. 206/2005, per il fatto di terminare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; la relativa valutazione, da effettuarsi dal giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata.

In materia di clausola claims made, le Sezioni Unite della Suprema Corte riprendono il principio enunciato di recente con sentenza del 6 maggio 2016, n. 9140.
In applicazione del suesposto principio, viene dichiarata la legittimità della clausola contenuta nel contratto di assicurazione per la responsabilità civile oggetto del giudizio, in quanto, nel caso di specie, il giudice del merito aveva ritenuto meritevole la clausola in esame, in ragione del fatto che la stessa allargava la garanzia ai fatti dannosi verificatisi prima della conclusione del contratto.