Contenzioso antitrust – Responsabilità della società assicuratrice – Accertamento dell’AGCM – Insufficienza
L’accertamento da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dell’esistenza di una complessa ed articolata intesa orizzontale posta in essere dalla società assicuratrice convenuta, unitamente ad altre imprese concorrenti, nella forma di una pratica concordata consistente nello scambio sistematico di informazioni commerciali sensibili, non comporta ex se l’affermazione di responsabilità della Compagnia in ordine alla pretesa attorea, dovendo accertarsi l’incidenza causale del comportamento medesimo nella produzione del danno assunto: il danno, infatti, non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo
Con riferimento al caso di specie, la Corte di Appello di Napoli ha precisato che la circostanza che l’intesa abbia riguardato solo alcune imprese assicurative porta ad escludere che la collusione a monte abbia determinato per l’attore (assicurato) una contrattazione che non ammette alternative, potendo il consumatore comunque stipulare altra polizza per la R.C. auto con società diverse da quelle sanzionate dall’AGCM. Ed ancora, prosegue la Corte, l’adesione del consumatore al premio proposto dalla società convenuta costituisce ulteriore elemento atto ad escludere l’efficienza causale dell’intesa sanzionata nel determinare l’assunto danno.
Corte di Appello di Napoli, 8/02/06, n. 374