23 Marzo 2017

Convezione CARD – Costituzione in giudizio della gestionaria – Legittimità

Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 11 ottobre 2016, n. 20408 (pres. Spirito – rel. Pellecchia)
In materia di convenzione CARD, deve ritenersi legittima la costituzione in giudizio della Compagnia gestionaria in nome e per conto della Compagnia del responsabile civile, costituzione che trova fondamento nelle disposizioni processuali di cui all’art. 77 c.p.c.

La Suprema Corte giunge alla predetta conclusione precisando che la Compagnia gestionaria agisce non in proprio, bensì quale mandataria della Compagnia mandante, a tutela di un diritto di quest’ultima. Ne deriva che le conseguenze di una eventuale sentenza di condanna si produrrebbero solo nella sfera giuridica della mandante, sicché il mandato conferito non viola alcun precetto normativo (si pensi al diritto del danneggiato di agire direttamente contro l’assicuratore del responsabile civile), in quanto il danneggiato continuerà a far valere il suo diritto sempre e soltanto nei confronti della mandante.
In tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché, in difetto, è esclusa la legittimatio ad processum del rappresentante e il relativo accertamento – attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale – può essere effettuato anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto.