20 Luglio 2005
Danni – Patrimoniali e non – Danno da morte del congiunto (danno parentale) – Criteri di liquidazione
Qualora, nella predisposizione delle cosiddette “tabelle” per la liquidazione del danno morale da morte del congiunto, si sia già debitamente tenuto conto del pregiudizio rappresentato dalla perdita del rapporto parentale, il giudice di merito non può liquidare ai congiunti della vittima due diverse poste risarcitorie, l’una a titolo di danno morale, l’altra a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, perché altrimenti risarcirebbe due volte il medesimo pregiudizio, fermo restando in ogni caso l’obbligo del giudice di personalizzare il risarcimento in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto.
Cassazione civile , sez. III, 15 luglio 2005, n. 15022