20 Luglio 2005

Danni – Patrimoniali e non – Danno da perdita del rapporto parentale – Oneri del danneggiato

Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto scaturente da un valore della persona costituzionalmente garantito, è sempre risarcibile ex art. 2059 c.c. Tale danno tuttavia non è mai “in re ipsa”, ma va debitamente dedotto e dimostrato, sia pure in base al notorio o a presunzioni semplici.

Cassazione civile , sez. III, 15 luglio 2005, n. 15022