05 Gennaio 2017

Danno morale – Risarcimento – Residenza della vittima – Irrilevante ai fini della liquidazione

Cassazione Civile, sezione terza civile, sentenza 7 ottobre 2016, n. 20206 (pres. Amendola – rel. Graziosi)
In materia di illecito aquiliano, deve escludersi ogni incidenza della residenza del danneggiato sul quantum del danno non patrimoniale.

La Suprema Corte afferma il principio secondo cui il valore del risarcimento non è determinabile sulla base della sua utilizzazione – che costituisce un posterius rispetto all’illecito – bensì in relazione alle caratteristiche intrinseche del danno rispetto al quale è diretto a restaurare la sfera giuridica della persona lesa.
In particolare, l’illecito aquiliano si compone di tre elementi essenziali – condotta illecita (dolosa o colposa), danno e nesso causale tra essi – le cui circostanze soltanto posso incidere sulla aestimatio del danno, mentre il luogo dove il danneggiato abitualmente vive, e dove presumibilmente spenderà o investirà il risarcimento a lui spettante, è un elemento esterno e successivo alla fattispecie dell’illecito, come tale ininfluente sulla misura del risarcimento del danno.
A ciò si aggiunga che il predetto principio rispetta, da un lato, l’obbligo di non discriminare gli stranieri di cui all’art. 3 Cost., e, dall’altro, la necessità di garantire una certezza risarcitoria in termini di uniformità dei parametri di calcolo di cui alle Tabelle di Milano.