11 Maggio 2017

Danno da morte della casalinga – Risarcimento danno patrimoniale

Cassazione Civile, sezione terza civile, sentenza 10 gennaio 2017, n. 238 (pres. Chiarini – rel. Armano)
In caso di morte di una casalinga verificatasi in conseguenza dell’altrui fatto dannoso, i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno, quantificabile in via equitativa, subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura ed all’assistenza da essa presumibilmente fornite, essendo queste prestazioni, benché non produttive di reddito, valutabili economicamente, ciò anche nell’ipotesi in cui la stessa fosse solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d’opera dipendente.

La giurisprudenza di legittimità, ormai pacificamente, ha dato rilievo, all’attività della donna nell’ambito domestico, dal punto di vista del danno patrimoniale. In relazione alla prova, questa può essere fornita anche in via presuntiva.
Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico svolto da un familiare deceduto per colpa altrui, la prova che la vittima attendesse a tale attività può essere ricavata in via presuntiva ex art. 2727 c.c. dalla semplice circostanza che non avesse un lavoro, mentre spetta a chi nega l’esistenza del danno dimostrare che la vittima, benché casalinga, non si occupasse del lavoro domestico.