FGVS – Assicurazione designata – Surroga nei confronti del danneggiante privo di copertura assicurativa – Prescrizione decennale
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l’impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada che agisca ai sensi dell’art. 29 della legge n. 990/1969 (applicabile ratione temporis) non è soggetta al termine di prescrizione biennale, applicabile all’azione risarcitoria spettante al danneggiato della circolazione stradale, perché il suo diritto non è condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica, prevista dalla legge, che è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale.
Siffatto orientamento, in consapevole superamento del precedente espresso dalle Sezioni Unite (sent. n. 12014/1991), si fonda sulla considerazione dirimente che l’azione prevista dal primo comma dell’art. 29 (azione di regresso esercitata dalla impresa designata, che ha pagato il danneggiato, nei confronti del danneggiante) è accordata alla impresa designata in via autonoma dalla legge, ed è pertanto soggetta al termine di prescrizione decennale.
Infatti, l’obbligo di solidarietà che l’impresa designata assolve, soccorrendo la vittima della circolazione, non deriva dal fatto illecito, ma dalla imputazione degli oneri economici conseguenti ad un soggetto solidale ex lege dell’obbligo risarcitorio, e tale particolare fattispecie di solidarietà sfugge alle ragioni della prescrizione breve, che è di stretta interpretazione.
Siffatta ipotesi si differenzia dall’azione prevista dal secondo comma dell’art. 29, in cui l’impresa designata agisce in surroga dei diritti dell’assicurato e del danneggiato nei confronti dell’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa: in tal caso l’impresa designata subentra nei diritti vantati da questi ultimi nei confronti dell’impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente affermazione dell’applicabilità del termine biennale di prescrizione di cui all’art. 2947 c.c.
La differenza delle due ipotesi è oggi ben evidenziata dalla diversa rubrica dell’art. 292 del d.lgs. n. 209/2005.
In ogni caso, anche laddove si volesse ricondurre all’istituto della surroga la posizione dell’impresa designata che ha indennizzato il danneggiato ed agisce in regresso verso il danneggiante, essa si surrogherebbe nella posizione del danneggiato, per cui è da escludere che si possa applicare la prescrizione breve prevista dall’art. 2952 c.c., che si riferisce solo ai rapporti contrattuali tra assicurato e assicuratore.
Per ragioni di completezza, si pensi poi alla ipotesi in cui il Fondo esercita la propria azione di rivalsa verso la società di assicurazioni posta in liquidazione coatta amministrativa, surrogandosi nella posizione del soggetto in favore del quale ha pagato. In questo caso si ha una ipotesi di surrogazione legale, che da luogo ad una vicenda di tipo lato sensu successorio, riconducibile all’art. 1203, n. 5, c.c., in virtù della quale l’impresa designata che abbia provveduto al risarcimento in favore del danneggiato o al pagamento dell’indennità in favore dell’assicurato, subentra nei diritti vantati da questi ultimi nei confronti dell’impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa.
In tal caso, sempre ai fini della prescrizione, possono distinguersi due casi: il primo, in cui il pagamento abbia avuto luogo a seguito del pacifico riconoscimento dei diritti del danneggiato o dell’assicurato, in cui l’impresa ha l’onere di far valere la propria pretesa nei confronti di quella in liquidazione coatta entro il termine breve di prescrizione previsto, rispettivamente, per l’esercizio dei diritti risarcitori o di quelli derivanti dal contratto di assicurazione; il secondo, in cui il pagamento abbia avuto luogo a seguito di un giudizio definito con sentenza di condanna. In quest’ultimo caso la prescrizione, soggetta al termine decennale di cui all’art. 2953 c.c., rimane interrotta per tutto il corso del giudizio, ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c., e riprende a decorrere soltanto per effetto del passaggio in giudicato della sentenza, la quale, accertando definitivamente il credito in contraddittorio con il commissario liquidatore, legittima l’impresa designata ad insinuarsi al passivo della liquidazione coatta.