25 Maggio 2017

Indennizzo diretto – Procedura – Presupposti

Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 7 febbraio 2017, n. 3146 (pres. Spirito – rel. Tatangelo)
La procedura di indennizzo diretto di cui all’art. 149 del codice delle assicurazioni private, d.lgs. n.209/2005, è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano) responsabili del danno.

Il principio di cui sopra emerge dalla lettera dell’art. 1, comma 1, lett. d), del regolamento emanato ai sensi dell’art. 150 del codice delle assicurazioni private, che contiene la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale (D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254), secondo cui la suddetta procedura è applicabile in caso di “collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”.
Sicchè, nell’ambito della speciale procedura di indennizzo diretto, il meccanismo di rappresentanza e di compensazione tra le due compagnie di assicurazione interessate risulta articolato in modo tale da poter operare non solo in caso di sinistro con unico responsabile, ma anche laddove sussista la corresponsabilità del danneggiato istante, indipendentemente dalla esistenza o meno di altri danneggiati, mentre resta escluso nel caso in cui, essendovi ulteriori soggetti responsabili, si avrebbe il coinvolgimento di una ulteriore compagnia di assicurazione.
Nel caso di specie, è stata cassata la sentenza impugnata che ha ritenuto improponibile la domanda di indennizzo diretto, nel presupposto – errato – che la procedura fosse ammissibile solo in caso di sinistro che avesse interessato due veicoli; in particolare, pur essendo emerso dall’istruttoria il coinvolgimento di un terzo veicolo, il giudice di merito non aveva ritenuto necessario accertare (neanche in via incidentale e presuntiva) se il terzo veicolo coinvolto potesse ritenersi in qualche modo responsabile.