Organo legittimato passivamente – Sanzioni amministrative – Infrazione stradale – Impugnazione del processo verbale di contestazione – Errore nellindividuazione
L’erronea individuazione dell’organo legittimato non comporta la mancata costituzione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile attraverso: a) la rinnovazione dell’atto nei confronti di quello indicato dal giudice; b) la mancata eccezione dell’amministrazione; c) la mancata deduzione di uno specifico motivo di cassazione.
Componendo un contrasto di giurisprudenza sul tema delle conseguenze dell’errore nell’individuazione dell’organo legittimato passivamente nei giudizi di impugnazione avverso il processo verbale di contestazione di un’infrazione stradale, le Sezioni Unite avallano la soluzione più liberale._x000d_
In particolare, le S.U. risolvono la contesa offrendo un’interpretazione estremamente lata dell’art. 4 l. n. 260/68 (l’errore di identificazione della persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall’Avvocatura della Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l’atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l’atto deve essere rinnovato. L’eccezione rimette in termini la parte) e giungendo alla conclusione che il vizio della vocatio in ius costituisce mera irregolarità, sanabile in ogni caso allorchè vi provveda la parte nel termine assegnato dal giudice o non venga tempestivamente eccepita dall’amministrazione costituita._x000d_
Cass. S.U., sent. 14 febbraio 2006, n. 3117