30 Giugno 2002

Prescrizione civile – Eccezione di interruzione della prescrizione – Eccezione in senso stretto – Oneri del controeccipiente

L’interruzione della prescrizione, in replica all’eccezione di prescrizione formulata dal debitore, configura una controeccezione mirante a paralizzare l’eccezione avversaria, assimilabile ad un’eccezione in senso stretto, e, pertanto, il controeccipiente ha l’onere non solo di provare i fatti su cui si fonda, ma anche di controdedurli, non potendo essere rilevati d’ufficio dal giudice neppure se la prova del fatto è acquisita al processo.

Nella sentenza in epigrafe, la S.C. ha identificato gli oneri del controeccipiente, escludendo che i fatti modificativi, estintivi o impeditivi, su cui si fonda l’eccezione de quo, possano essere rilevati d’ufficio dal giudice.

Cassazione civ., Sez. II, 27 giugno 2002, n. 9378