Prescrizione civile – Eccezione di interruzione – Eccezione in senso lato – Rilevabilità d’ufficio
Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioé quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilavata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell’eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual’è l’interruzione della prescrizione.
Con la sentenza in epigrafe – che, al momento, non ha trovato ulteriori conferme dalle sezioni semplici – si é avuto un autentico revirement giurisprudenziale, a seguito del quale l’eccezione di interruzione della prescrizione, tradizionalmente considerata un’eccezione in senso stretto, é destinata ad essere definitivamente assimilata alle eccezioni in senso lato e ad essere assoggettata al loro diverso regime processuale.
Cassazione civ., SS.UU., 27 luglio 2005, n. 15661