18 Maggio 2006

Processo civile – Compenso al CTU

Il consulente tecnico non ha diritto ad un compenso aggiuntivo per i chiarimenti che non costituiscono un’attività ulteriore e diversa rispetto a quella oggetto di consulenza ma un’attività complementare e integrativa della stessa.

La Corte di Cassazione, confermando la sentenza dei giudici di merito, precisa che i chiarimenti non costituiscono un’attività ulteriore ed estranea rispetto a quella già espletata e remunerata, ma un’attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il c.t.u. è tenuto tutte le volte in cui ne faccia richiesta la parte interessata, il che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva.

Cass. Civ., sez. III, 2 marzo 2006. n. 4655