30 Aprile 1999

Trattative di bonario componimento della lite – Contratto di assicurazione danni – Inidoneità delle trattative ad interrompere la prescrizione

In tema di contratto di assicurazione danni, le bonarie trattative per la liquidazione dell’indennizzo, le offerte transattive, la corrispondenza intercorsa tra assicurato ed assicuratore non ha efficacia interruttiva della prescrizione del diritto all’indennizzo, salvo che uno dei suddetti atti presenti tutti i requisiti di una formale costituzione in mora.

Con la sentenza in epigrafe, la S.C. ha precisato che, anche in materia di assicurazione danni, le trattative di bonario componimento della lite – e tutti gli atti ad esse equiparabili – sono inidonee ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, ad eccezione del caso in cui vi sia stato un atto formale di costituzione in mora del debitore.

Tribunale di Roma, Sez. VI, 28 Aprile 1999