20 Ottobre 2002

Trattative di bonario componimento della lite – Inidoneità ad interrompere la prescrizione

Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell’art. 2944 c.c., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, né possono importare rinuncia tacita a far valere la stessa, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta – senza cioè possibilità alcuna di diversa interpretazione – con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell’altrui diritto, come richiesto dall’art. 2937, 3° comma c.c..

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Nella sentenza in epigrafe, la S.C. ha ribadito il convincimento tralatizio secondo cui le trattative di bonario componimento della lite non sono idonee a incidere sul termine prescrizionale: non avendo, infatti, come proprio presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, le trattative de quibus non possono rappresentare riconoscimento del diritto altrui. Assolutamente priva di fondamento risulta, pertanto, qualunque eccezione di interruzione della prescrizione sollevata sul semplice presupposto che esse siano state esperite

Cassazione civ., Sez. III, 17 Ottobre 2002, n. 14748