Trattative di bonario componimento della lite – Riconoscimento di un credito illiquido -Idoneità a interrompere la prescrizione – Tutela della buona fede e dell’affidamento altrui
Il riconoscimento di un credito illiquido, in sede di trattative per un componimento amichevole della vertenza, può avere effetto interruttivo della prescrizione della contrapposta posizione giuridica altrui, in quanto fonte di responsabilità corrispondente all’affidamento della controparte della parziale certazione oggettiva precedentemente avvenuta. […] occorre censurar[n]e quella indiscriminata, categorica generalizzazione che […] sterilizza[re] di conseguenze interruttive della prescrizione anche comportamenti che, nella buona fede e nell’affidamento, sono socialmente e civilmente espressivi proprio di riconoscimento […] del diritto altrui […].
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Con la sentenza in epigrafe, la S.C. ha attribuito efficacia interruttiva della prescrizione al riconoscimento di un credito illiquido, effettuato in corso di trattative per un bonario componimento della lite. La ratio di tale decisione – così come chiarito in motivazione – é disincentivare le parti a tenere dei comportamenti ambigui, idonei a suscitare l’affidamento altrui sull’avvenuto riconoscimento del proprio diritto._x000d_
Cassazione civ., Sez. III, 12 Agosto 1992, n. 9539