Condizioni di legittimità della segnalazione alla centrale rischi e tutela cautelare
“Premesso che la segnalazione alla Centrale Rischi può essere legittimamente effettuata dall’Istituto di credito in presenza di uno stato di insolvenza che, pur non coincidendo con quello proprio della disciplina fallimentare, si sostanzia in una valutazione negativa della situazione patrimoniale del debitore, nel caso concreto doveva escludersi la sussistenza del periculum in mora e, pertanto, andava negata la tutela cautelare di cui all’art. 700 c.p.c. ”.
A seguito della segnalazione alla Centrale rischi, il cliente della banca, dopo diversi mesi dalla stessa, propone ricorso per accedere alla tutela cautelare.
Il ricorso viene rigettato perché infondato, dal momento che il giudice ritiene insussistente il periculum in mora; il ricorrente, essendo un professionista e non un imprenditore, avrebbe dovuto dedurre uno specifico e concreto pericolo derivante dalla segnalazione, limitandosi, invece, a generici richiami di giurisprudenza (prodottasi in riferimento alla categoria dell’imprenditore) sulla compromissione dell’onorabilità e dell’immagine e sulla difficoltà di accedere al credito. Il notevole lasso di tempo intercorso tra la segnalazione presuntivamente illegittima e la proposizione del ricorso, inoltre, fa propendere per l’esclusione di una situazione di pericolo a danno del cliente.
Pur essendo superflua la disamina del fumus boni iuris, il giudice lo ritiene insussistente, posta la legittimità della scelta della banca di effettuare la segnalazione alla centrale rischi.
Più precisamente, il prolungato omesso pagamento da parte del ricorrente, esposto in termini sproporzionati rispetto all’attività svolta, consentiva la configurabilità dello stato di insolvenza, quale condizione indefettibile per la segnalazione alla centrale rischi.
A tal proposito si ricordi che “lo stato di insolvenza – non necessariamente coincidente con quello proprio della disciplina fallimentare – rilevante ai fini della segnalazione del debitore alla centrale rischi scaturisce da una valutazione negativa della situazione patrimoniale, desumibile anche da una grave difficoltà economica, che induce la definitiva irrecuperabilità del credito, sulla base di circostanze di fatto, quali sono quelle evidenziate e documentate da parte convenuta, ovvero una pluralità significativa di inadempimenti, unitamente alla costituzione di garanzie reali in favore di terzi”.
La presentazione delle dichiarazioni dei redditi, al fine di scongiurare lo stato di insolvenza e la consequenziale segnalazione, non appare rilevante, occorrendo invece una grave difficoltà economica che renda difficile il rientro nel limite del fido. Tale situazione di difficoltà economica risultava pienamente integrata nel caso di specie e, pertanto, la segnalazione alla centrale rischi appariva legittima e non fondata la richiesta tutela cautelare, mancandone i presupposti.
Trib. Genova, 3 maggio 2017