Contratto autonomo di garanzia
“Nelle garanzie autonome, l’assunzione da parte del garante dell’impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia e la sua rinunzia ad opporre eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all’invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, a meno che non siano fondate sulla nullità per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, non escludono l’operatività del principio della buona fede, quale fonte integrativa degli effetti degli atti di autonomia privata, in virtù del quale deve ritenersi giustificato il rifiuto del pagamento, qualora esistano prove evidenti del carattere fraudolento (o anche solo abusivo) della richiesta del beneficiario. Tale rifiuto non rappresenta una mera facoltà, ma un dovere del garante, il quale è legato al debitore principale da un rapporto di mandato, che è tenuto ad adempiere con diligenza e secondo buona fede, con la conseguenza che l’accoglimento della richiesta di pagamento avanzata dal beneficiario in presenza di prove evidenti della sua pretestuosità preclude al garante la possibilità di agire in rivalsa nei confronti del debitore principale” .
La sentenza in esame, resa a seguito di un’opposizione a decreto ingiuntivo, affronta l’interessante tema delle eccezioni opponibili dal garante che abbia assunto l’impegno di pagare a semplice richiesta del beneficiario della garanzia e, soprattutto, delle refluenze nel caso in cui il garante non abbia sollevato l’exceptio doli pur potendolo fare.
Nel caso di specie il debitore principale, contro il quale il garante aveva ottenuto decreto ingiuntivo per la restituzione di quanto pagato al creditore, proponeva opposizione contestando la mancata excepio doli da parte del garante a fronte dell’illegittimità dell’esecuzione. In particolare, la richiesta di adempimento nei confronti del garante era avvenuta in modo scorretto, dal momento che l’escussione era stata posta in essere mediante una cartella esattoriale non preceduta da richiesta scritta ed era priva della specifica indicazione dell’inadempimento.
Il garante autonomo, quindi, avrebbe potuto impugnare la cartella esattoriale per mancato rispetto delle forme dell’escussione; l’impugnazione fu proposta, ma tardivamente e dalla sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale era possibile desumere che l’unico motivo di rigetto del ricorso consisteva proprio nella proposizione dello stesso oltre il termine di legge.
Tenuto conto dell’abusività della richiesta, dunque, il garante avrebbe dovuto sollevare l’exceptio doli per bloccare la richiesta di pagamento; il non aver eccepito, nei termini, l’illegittimità della richiesta comportava, per il garante, la perdita del potere di agire in regresso nei confronti del debitore principale per il recupero degli ingiusti accessori (interessi di mora, aggi e altre spese).
La decisione in commento si allinea al costante indirizzo giurisprudenziale in forza del quale il garante autonomo, ossia il garante chiamato a pagare quanto dovuto dal debitore principale senza potere opporre alcuna eccezione legata al rapporto creditorio principale, deve rifiutare il pagamento in ossequio al principio di buona fede ove la richiesta di pagamento sia palesemente illegittima.
In presenza di prove evidenti – come nel caso di specie – del carattere abusivo della richiesta di pagamento avanzata dal creditore nei riguardi del garante, questi non ha la mera facoltà, ma il dovere di astenersi dal provvedere a dare adempimento alla richiesta stessa (cfr. Cass. n. 5997/2006).
Il garante, infatti, è legato al debitore-garantito da un rapporto assimilabile a quello di mandato e, pertanto, nel darvi adempimento deve attenersi al generico dovere di correttezza e buona fede, con la conseguenza che il pagamento effettuato in presenza di richieste fraudolente o semplicemente abusive preclude il potere di agire in regresso nei confronti del debitore principale.
Trib. Milano, Sez. VI, sentenza 14 marzo 2017, n. 2994