17 Luglio 2017

Quando il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c.?

Trib. Pescara, 12 giugno 2017
Al fine di poter valutare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l’interpretazione del contratto di mutuo, integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.

La decisione in commento, pronunciando su un’opposizione a precetto proposta in considerazione della presunta inidoneità del titolo stragiudiziale (contratto di mutuo) ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e, quindi, dell’inesistenza del diritto dell’opposta ad agire in executivis, conferma un indirizzo noto in giurisprudenza.

Per giurisprudenza costante, infatti, l’accertamento dell’idoneità del contratto di mutuo a fungere da titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., poggia sulla verifica che lo stesso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass. civ., Sez. III, 27 agosto 2015, n. 17194).
Il trasferimento dell’immediata disponibilità giuridica della somma mutuata soddisfa, come ricorda la decisione in commento, il requisito della realità, dal momento che esso “non si configura esclusivamente mediante la materiale e fisica traditio di denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente la creazione di un autonomo titolo di disponibilità in favore di quest’ultimo e la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore”.
In altri termini, nell’era della dematerializzazione dei valori mobiliari e della loro sostituzione con annotazioni contabili, la consegna, quale elemento costitutivo della fattispecie contrattuale in esame, non si configura più solo in termini materiali, essendo sufficiente che il mutuatario acquisisca la disponibilità giuridica della somma. La consegna, quindi, si presenta come creazione di autonomo titolo di disponibilità giuridica della somma mutuata in favore del mutuatario.
La natura reale del contratto, inoltre, non può essere messa in dubbio dalla circostanza che il mutuo non contenga in sé la prova della consegna delle somme, ma sia integrato da successivo atto di erogazione e quietanza, in quanto: “l’esistenza di un separato atto di quietanza non è di per sé indice inequivoco di una semplice promessa di dare a mutuo o comunque di un contratto di mutuo di natura consensuale e non reale [in quanto], per poter verificare se il contratto in esame abbia o meno natura reale, esso non può essere esaminato atomisticamente ma deve essere esaminato e interpretato congiuntamente con gli altri atti accessori, che realizzano concretamente ed operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica attuale di una somma di denaro da parte del mutuante, ovvero, […] congiuntamente con l’atto di quietanza”.
Nel caso di specie, ancorché la somma mutuata sia stata dichiarata come erogata e quietanzata, la stessa, invero, è stata costituita, presso la stessa banca mutuante, in deposito cauzionale a garanzia dell’adempimento di tutte le condizioni poste a carico della medesima parte finanziata. La somma di denaro, pertanto, risultando vincolata e giacente presso la banca, non poteva certamente ritenersi disponibile per il mutuatario e, conseguentemente, doveva escludersi la configurabilità di un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c.