23 Aprile 2018

Il divieto di trasferimento di contante per somme superiori a euro 12.500,00 prescinde dalla liceità del negozio sottostante

Cass. Civ., Sez. II, sentenza 20 aprile 2018, n. 9881
In tema di normativa diretta a limitare l'uso del contante nella transazioni ed a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, il divieto, posto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 143 del 1991, conv., con modif., dalla I. n. 197 del 1991, di trasferire, senza ricorrere ad intermediari abilitati, denaro contante e titoli al portatore per importi superiori ad euro 12.500, riguarda il trasferimento di denaro «a qualsiasi titolo» tra soggetti diversi; pertanto, ai fini della sussistenza dell'illecito, è sufficiente che si realizzi la semplice "traditio" del denaro tra soggetti diversi che, per ciò solo, si rendono entrambi responsabili della violazione, a nulla rilevando la finale disponibilità (nella specie esclusa, svolgendo il percettore la funzione di mero depositario) della somma per realizzare operazioni di trasferimento e la liceità del negozio sottostante» (Cass., Sez. II, sentenza 23 gennaio 2017, n. 1645)

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