12 Gennaio 2017

Forma contratti bancari

“In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta consente il perfezionamento della fattispecie contrattuale con effetti ex nunc e non ex tunc; quindi, nel caso di contratti di conto corrente, gli addebiti a titolo di interessi ultralegali, commissioni e spese effettuati prima del perfezionamento in giudizio del contratto devono ritenersi nulli perché presuppongono l’esistenza “a monte” di valide ed efficaci condizioni contrattuali” .

La questione affrontata e decisa dalla sentenza in commento attiene agli effetti determinati dalla produzione in giudizio di un contratto privo di sottoscrizione e per il quale la legge prescrive la forma scritta ad substantiam.
Come noto, l’art. 117 T.U.B. prescrive per i contratti bancari la forma scritta a pena di nullità e il detto requisito formale si estende all’indicazione del “tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
Indubbio, quindi, che nel caso di specie il contratto di conto corrente e quello di apertura di credito dovevano essere considerati nulli, in quanto privi della sottoscrizione della Banca.
Il requisito della forma scritta, carente ab origine, risultava ex post soddisfatto dalla produzione in giudizio dei contratti controversi ad opera dell’Istituto di credito.
Pacifica risulta in giurisprudenza l’equiparazione della sottoscrizione di una scrittura alla sua produzione in giudizio, come recentemente confermato dalla Suprema Corte di Cassazione la quale spiega che la produzione in giudizio del contratto non sottoscritto surroga la firma mancante, consentendo in quel momento il perfezionamento della fattispecie contrattuale con effetti irretroattivi. Detto altrimenti: la produzione in giudizio della scrittura non consente di sanare sin dall’origine il contratto nullo per difetto di sottoscrizione, garantendo invece il perfezionamento della fattispecie contrattuale con effetti ex nunc, “essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano”. Tanto è vero che il suddetto meccanismo di equivalenza non può operare nel caso in cui l’altra parte abbia medio tempore revocato la proposta, o nel caso in cui la parte che aveva sottoscritto il contratto non sia più in vita al momento della produzione, determinando la perdita di efficacia della proposta (art. 1329 c.c.) non più impegnativa per gli eredi (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 3 gennaio 2017, n. 36; nel medesimo senso v. Cass., 24 marzo 2016, n. 5919).
La decisione, nel dare accoglimento al ricordato indirizzo giurisprudenziale, definisce gli effetti che la produzione in giudizio dei contratti non precedentemente sottoscritti dalla Banca determina in merito alla corresponsione degli interessi, delle commissioni e delle spese effettuate prima del perfezionamento in giudizio del contratto.
Gli addebiti posti in essere dalla Banca sul conto corrente per le voci di cui sopra devono ritenersi nulli, o meglio non giustificati sul piano causale, dal momento che quando sono stati effettuati mancava un valido ed efficace contratto “a monte”.
In ciò si sostanziano gli effetti di un perfezionamento ex nunc, e non ex tunc, del contratto privo in origine di sottoscrizione e prodotto in giudizio dalla parte che non lo aveva sottoscritto (nel nostro caso la Banca creditrice).

Trib. Bergamo, 16 novembre 2016