Inammissibilità della consulenza tecnica preventiva nell’ambito dell’anatocismo bancario
“Quando l’ammissione dell’indagine contabile richiesta in via di consulenza tecnica preventiva presuppone il vaglio di fondatezza in ordine a profili di censura svolti non è possibile ricorrere allo strumento di cui all’art. 696 bis c.p.c., in quanto l’indebita anticipazione della decisione di merito sarebbe incompatibile con le finalità conciliative della consulenza tecnica preventiva”.
Il tribunale di Milano, dichiarando inammissibile la richiesta di consulenza tecnica preventiva in materia di indebita applicazione di interessi anatocistici, dà seguito a quell’indirizzo restrittivo che esclude l’ammissibilità della consulenza tecnica preventiva “finalizzata all’accertamento di pretese restitutorie o di non debenza che presuppongono assorbenti e preliminari valutazioni giuridiche necessarie alla formulazione del quesito, atteso che le stesse risulterebbero indebitamente anticipatorie di un giudizio di merito” (Trib. Parma, 28 ottobre 2015; v. anche Trib. Napoli 5 dicembre 2016).
Una lettura diametralmente opposta è stata data da altre corti di merito, le quali hanno esaltato la portata ampia della dizione normativa in esame, così argomentando: dalla “attitudine dell’istituto a prendere in esame tanto fattispecie aquiliane quanto contrattuali, emerge – per quanto interessa l’ambito bancario – la sicura possibilità di indirizzarne l’indagine verso ogni forma di credito da inadempimento lato sensu inteso, potendosi ravvisare la predicata mancata/inesatta esecuzione (quale titolo su cui fondare il diritto alla restituzione dell’indebito oggettivo, primaria manifestazione del diritto al risarcimento in forma specifica) non solo in via negoziale ma anche extracontrattuale, per l’ipotesi – ad esempio – di concorrente e simultanea violazione del regolamento negoziale e dei precetti imperativi cogenti, espressione del dovere assoluto di neminem laedere (si pensi alla doglianza usuraria, ovvero a quella della applicazione di condizioni contrattuali ultralegali non pattuite in forma solenne, etc.)” (Trib. Verona, 14 gennaio 2016).
Proprio la natura altamente tecnica della materia degli interessi anatocistici dovrebbe giustificare il ricorso alla consulenza tecnica preventiva, in modo tale da consentire all’istituto lo svolgimento della funzione sua propria, che è quella di ridurre il contenzioso.
Trib. Milano, 6 aprile 2017