L’atto di precetto non sana la mancata sottoscrizione del contratto
“L’atto di precetto, non riproducendo per intero il testo contrattuale, non può supplire al difetto di sottoscrizione di un contratto bancario che, a norma dell’art. 117 TUB, deve avere forma scritta ad substantiam”
La Suprema Corte di Cassazione torna nuovamente sul tema della forma dei contratti bancari e, in particolare, sulla sanabilità del difetto di sottoscrizione del documento contrattuale da parte della Banca.
Il contratto di mutuo, nel caso di specie, non era stato sottoscritto dall’Istituto di credito e, pertanto, ne fu riconosciuta l’inesistenza dal giudice di merito.
Avverso la decisione della Corte d’Appello la banca proponeva ricorso per Cassazione, contestando l’errore della Corte, la quale avrebbe dovuto considerare la notificazione del precetto come chiara e diretta manifestazione della volontà di perfezionare la fattispecie contrattuale, seppur ricorrendo ad un atto equivalente.
A sostegno di tale affermazione il ricorrente ricordava come la parte che non abbia sottoscritto il contratto può perfezionare il negozio con atti equivalenti, intendendo per atto equivalente “qualsiasi manifestazione di volontà, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dal quale emerga l’intento di avvalersi del contratto”.
Il motivo di impugnazione è stato ritenuto infondato alla luce di recenti interventi giurisprudenziali della medesima Corte di Cassazione (Cass. 24 marzo 2016, n. 5919).
Premesso che in materia finanziaria e bancaria l’onere della necessaria forma scritta dei contratti è previsto al fine di garantire adeguata protezione al cliente, il detto onere formale può ritenersi soddisfatto anche mediante lo scambio di distinte scritture inscindibilmente collegate, sottoscritte da ciascun contraente. In tal caso, il requisito della forma scritta può ritenersi rispettato ove entrambe le scritture e le corrispondenti dichiarazioni negoziali siano formalizzate.
Il difetto di sottoscrizione può essere supplito dalla produzione in giudizio – da parte del contraente che non lo ha sottoscritto ma che intende avvalersene – del documento non sottoscritto; il contratto si intenderà perfezionato con effetti ex nunc.
Questo il principio affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in applicazione del quale deve essere escluso il perfezionamento della fattispecie contrattuale a mezzo di notifica del precetto, dal momento che l’atto di precetto non riproduce per intero il testo contrattuale, come invece sarebbe necessario al fine di garantire una valida manifestazione, seppure indiretta, della volontà di concludere il contratto.
Cass. Civ, Sez. I, sentenza 14 marzo 2017, n. 6559