03 Luglio 2017

L’investitore può agire per la risoluzione dei singoli ordini di investimento

“In tema di intermediazione mobiliare, l’inadempimento degli obblighi gravanti sull’intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del contratto-quadro, quanto quella dei singoli ordini di investimento, sempre che, per la sua non scarsa importanza, si riveli idoneo a determinare un’alterazione dell’equilibrio contrattuale. Pertanto, ricorrendone i presupposti, l’investitore, nella sua veste di contraente non inadempiente, può decidere se richiedere la caducazione dell’intero rapporto contrattuale con l’intermediario o se, invece, limitare la risoluzione ai singoli ordini di investimento”.

La decisione in esame si allinea ad un indirizzo dominante nella giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. I, 9 agosto 2016, n. 16820; Cass., Sez. VI, 6 novembre 2014, n. 23717), in forza del quale l’inadempimento degli obblighi gravanti sull’intermediario e relativi ai singoli ordini di investimento può condurre alla risoluzione della singola operazione di investimento lasciando intonso il contratto quadro.
Il giudice di merito, la cui decisione è stata cassata dalla sentenza in epigrafe, aveva diversamente ritenuto che l’inadempimento dell’intermediario dovesse essere valutato in relazione al complesso delle obbligazioni assunte nell’ambito del contratto quadro in quanto la non scarsa importanza di cui all’art. 1455 c.c. deve essere valutata in ragione di tutti gli investimenti effettuati (in senso conforme App. Firenze, sentenza 23 maggio 2012). La natura meramente esecutiva degli ordini di investimento, inoltre, li renderebbe irrilevanti in un giudizio di risoluzione.
Tale soluzione appare – a detta della Corte – infondata, in ragione del fatto che le singole operazioni di investimento sono dotate di autonomia sul piano causale, non costituendo mera esecuzione del contratto quadro, e, pertanto, l’inadempimento di obblighi relativi agli stessi può giustificare la caducazione degli effetti del singolo ordine di vendita, nel permanere del contratto quadro; infatti, “Nei rapporti contrattuali di carattere complesso, con prestazioni dotate di individualità funzionale e/o giuridica o comunque con prestazioni non intrinsecamente inscindibili, l’inadempimento di una delle prestazioni o di una parte delle prestazioni ben può non venire ad incidere sull’interesse del contraente non inadempiente a conservare le utilità che il relativo contratto gli ha già procurato o che comunque è idoneo a procurargli”. Ove si consentisse alla parte inadempiente di opporre all’altra la necessità della risoluzione totale si sposterebbe in modo illegittimo la facoltà di scelta, di cui all’art. 1453 c.c., dalla parte non inadempiente a quella inadempiente.
Al fine di stabilire la non scarsa importanza dell’inadempimento dell’intermediario rispetto al singolo ordine nessun rilievo assume l’esito, positivo o negativo, dell’investimento, o meglio il complessivo andamento degli investimenti effettuati nell’interesse del cliente. Tale valutazione non rileva al fine di soppesare l’equilibrio sinallagmatico, consentendo piuttosto di indirizzare l’interesse della parte non inadempiente alla caducazione di uno o più ordini di investimento.
Con la decisione in commento, pertanto, si attribuisce piena autonomia sul piano causale agli ordini di investimento, emancipandoli dal piano della mera esecutività del contratto quadro; soltanto aderendo a tale qualificazione delle singole operazioni di investimento è possibile giustificarne la risoluzione in via autonoma rispetto al contratto quadro, la cui efficacia rimane confermata.

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 23 maggio 2017, n. 12937