30 Aprile 2018
In materia di intermediazione finanziaria, le informazioni devono essere “adeguate” sotto il profilo oggettivo e soggettivo
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 27 aprile 2018, n. 10286
Gli obblighi informativi devono essere assolti in modo specifico per qualsiasi tipologia di investimento finanziario (ovvero sia nella negoziazione di prodotti finanziari che nelle gestioni patrimoniali) e devono essere alla base di ogni scelta d'investimento. In ordine alle operazioni qualificabili come "non adeguate" nel sistema normativo vigente ratione temporis oltre all'obbligatorietà dell'ordine scritto deve esserci anche la preventiva informazione specifica sull'investimento da eseguire, scattando, secondo l'orientamento costante di questo Corte, l'onere della banca di darne la prova puntuale a fronte dell'allegazione da parte dell'investitore della sua mancanza (conf. Cass. n. 11578/2016; Cass. n. 19417/2017). Pertanto, le informazioni che l'intermediario deve fornire devono essere sempre "adeguate", sotto il profilo oggettivo, alla natura dell'investimento ed al suo grado di rischiosità da ancorare ad indici concreti e non all'astratta natura giuridica del prodotto. Il profilo soggettivo dell'investitore non è ininfluente al riguardo, fermo restando che in difetto delle qualità normativamente richieste per essere un investitore qualificato o professionale, il profilo rimane quello dell'investitore retail con l'applicazione dell'intero sistema di protezione dall'asimmetria informativa messo a punto dalle norme del T.U.F. sopra indicate e integrate dai regolamenti Consob (conf. Cass. 8394 e 9892 del 2016).