30 Gennaio 2017

Mediazione obbligatoria: l’istanza deve indicare con sufficiente precisione la materia del contendere

“La mediazione esperita ante causam, per iniziativa dell’attrice, allo scopo di soddisfare la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 1 bis, D.lgs. 28/2010 deve indicare con sufficiente precisione la materia del contendere, esplicitare le ragioni di tutte le richieste azionate in giudizio ed i rapporti intercorsi tra le parti, in quanto l’esplicitazione delle ragioni delle pretese oggetto di mediazione costituisce requisito di validità della procedura, come si evince dal disposto dell’art. 4, comma 2, D.lgs. 28/2010.
Il generico riferimento all’applicazione di interessi illegittimi su rapporti contrattuali non espressamente specificati, non individua con sufficiente precisione la materia del contendere e non soddisfa la condizione di procedibilità richiesta dalla legge”.

Nella fattispecie in oggetto, una società ha convenuto in giudizio un Istituto di Credito lamentando segnatamente (i) l’applicazione di interessi illegittimi nell’ambito di rapporti di conto corrente intrattenuti tra le parti, (ii) l’illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto e di spese, nonché (iii) la responsabilità precontrattuale della convenuta.
Considerato che per quanto riguarda i contratti bancari e finanziari, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 2010, è prevista la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità, su richiesta del Decidente, parte attrice produceva agli atti l’istanza con la quale aveva promosso il procedimento di mediazione in relazione ai fatti di causa.
Esaminata tale istanza, il Giudice rilevava che riferendosi genericamente “all’applicazione di interessi illegittimi su n. 2 rapporti contrattuali”, la società istante non aveva individuato con sufficiente precisione né la materia del contendere (non risultando esplicitata la ragione della asserita illegittimità dei citati interessi), né i rapporti intercorsi tra le parti, atteso che la società si era limitata a citare due rapporti di conto corrente non ben individuati.
Il Decidente rilevava, altresì, che parte attrice aveva posto a fondamento della domanda giudiziale pretese ulteriori rispetto a quelle menzionate nell’istanza di mediazione, ovvero l’addebito della commissione di massimo scoperto e la responsabilità precontrattuale della convenuta.
In virtù delle suesposte considerazioni e atteso che l’esplicitazione delle “ragioni della pretesa” oggetto di mediazione costituisce requisito di validità della procedura così come previsto dall’art. 4, comma 2, D.lgs. n. 28/2010, il Giudice ha assegnato alle parti il termine di giorni 15 per l’instaurazione del procedimento di mediazione con riguardo alle pretese azionate in giudizio che non avevano costituito oggetto della precedente istanza.

Trib. Verona, ordinanza 15 dicembre 2016