19 Aprile 2018

Nei contratti bancari la forma scritta è prescritta solo per il contratto-quadro e non per i singoli ordini di investimento

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 18 aprile 2018, n. 9562
I contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità del contratto, deducibile solo dal cliente, attiene al contratto-quadro, che disciplina lo svolgimento successivo del rapporto volto alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari, e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma (conf. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28432 e successive conformi); l'art. 30 reg. Consob cit., poi, prevede la mera possibilità che la forma scritta sia imposta dal contratto-quadro, mentre la sentenza impugnata ha escluso in fatto, come si è visto, che nella specie il contratto-quadro imponesse tale forma.

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