06 Febbraio 2017

Nullità della clausola di indicizzazione degli interessi al franco svizzero se il contratto di mutuo ha per valuta l’euro

“Nell’ambito di un contratto di mutuo fondiario, la clausola che indicizza gli interessi al franco svizzero è nulla ove risulti documentato che il mutuo de quo abbia per valuta l’Euro. La nullità discende sia dalla violazione dei principi di trasparenza, pubblicità e chiarezza di cui agli artt. 115 e 116 TUB sia dalla violazione dell’art. 33 cod. cons., stante l’eccessivo squilibrio di diritti e doveri determinato a danno del cliente-consumatore”.

Nella decisione in commento il Tribunale di Roma ha sanzionato con la nullità la clausola che, in un contratto di mutuo fondiario, indicizzava gli interessi al franco svizzero. La scelta del franco svizzero quale criterio per la quantificazione degli interessi dovuti alla banca mutuante appariva, infatti, fortemente contraddittoria, dal momento che il contratto di mutuo (per le restanti parti), il relativo documento di sintesi, nonché il piano di ammortamento, indicavano quale valuta di riferimento l’Euro.
Il rinvio al franco svizzero per la liquidazione degli interessi dovuti in sede di estinzione anticipata del mutuo, quindi, doveva considerarsi fonte di equivoci nella determinazione dei diritti e doveri scaturenti dal contratto.
Ne è discesa la dichiarazione di nullità della suddetta clausola sia per violazione degli artt. 115 e 116 del TUB, sia per contrarietà all’art. 33 del Codice del consumo.
Come noto, gli artt. 115 e 116 del TUB impongono alle banche e agli intermediari finanziari l’obbligo di trasparenza in ordine alla specificazione dei tassi di interesse, dei prezzi e delle “altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l’imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non può essere fatto rinvio agli usi”.
Il rinvio al franco svizzero per l’indicizzazione degli interessi, nell’ambito di un contratto di mutuo che, nella sua complessità, individua nell’euro la valuta di riferimento, appariva fonte di equivoci e dubbi interpretativi e, quindi, la detta clausola si poneva in netto contrasto con le sopra richiamate disposizioni normative. La banca, con l’impugnata previsione pattizia, infatti, non specificava in modo trasparente i tassi di interesse applicabili.
La nullità della clausola discende da un ulteriore e distinto profilo, ossia dalla natura vessatoria della stessa, infatti, il rinvio al franco svizzero comportava la liquidazione di una somma notevole a titoli di interessi, determinando un eccessivo squilibrio dei diritti e doveri scaturenti dal contratto, a svantaggio del cliente-consumatore.
Il provvedimento che si commenta conferma un indirizzo ormai consolidato in merito all’applicabilità della normativa consumeristica ai rapporti contrattuali conclusi tra la banca e il cliente, ove quest’ultimo rivesta la qualifica di consumatore. A tal proposito si ricordi che è consumatore chiunque agisca per ragioni estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e, nel caso di specie, il Giudice ha correttamente ritenuto di applicare l’art. 33 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005).
Ultimo aspetto degno di nota è rappresentato dalla condanna della Banca ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Il comportamento della stessa è stato ritenuto connotato, in modo chiaro, da mala fede, stante le “argomentazioni palesemente contrarie a chiari orientamenti arbitrali ignorati” e da colpa grave, resistendo in giudizio per mere finalità dilatorie.

Trib. Roma, ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. 3 gennaio 2017