Prodotti finanziari illiquidi (Popolari Venete): l’intermediario finanziario deve risarcire il danno da inadeguata informazione
“L’istituto di credito che proceda alla vendita di azioni proprie, non quotate in un mercato regolamentato, deve attenersi alle indicazioni fornite dalla Consob nella Comunicazione del 2009 disciplinante la distribuzione di prodotti finanziari illiquidi. L’inadempimento degli obblighi di trasparenza espone l’intermediario all’obbligazione risarcitoria; il danno, in tali ipotesi, può coincidere con l’ammontare dell’investimento che, in presenza di informazioni corrette e adeguate, non sarebbe stato concluso dal cliente”.
La decisione in commento trae origine da un caso di acquisto di azioni emesse direttamente dall’Istituto di credito in mancanza di un’adeguata ed effettiva informazione in ordine alla natura dei titoli azionari acquistati dal cliente.
Dopo l’acquisto, l’attore aveva chiesto alla banca di procedere alla vendita delle azioni, ma a tale richiesta fu data risposta negativa spiegando come per l’utilizzo del “fondo acquisto azioni proprie” fosse obbligatoria l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza.
Il cliente agiva in giudizio chiedendo, in via principale, la dichiarazione di nullità del contratto quadro e degli ordini di acquisto per mancanza di forma scritta, con conseguente restituzione del capitale investito.
In via subordinata, veniva rilevato l’inadempimento della Banca rispetto ad una molteplicità di aspetti, quali: l’omessa informazione in ordine alla presunta esistenza di una situazione di conflitto di interessi in cui avrebbe operato la Banca; la violazione dei principi di cui all’art. 49 del Regolamento Consob 16190/2007, in tema di gestione degli ordini dei clienti; la violazione dei criteri di determinazione del prezzo di vendita delle azioni; la mancata evasione della richiesta di riacquisto delle azioni.
Nessuna delle precedenti contestazioni mosse dal cliente ha trovato accoglimento.
In particolare, la richiesta di nullità per difetto di forma (il contratto quadro prodotto in giudizio era sottoscritto unicamente dal cliente e non anche dall’istituto di credito) è stata ritenuta infondata in ragione dell’esistenza di altri documenti attestanti l’adesione formale della banca all’accordo.
Ugualmente infondata è stata ritenuta la doglianza di parte attrice relativa all’inadempimento della banca, quanto meno per i profili sopra enunciati.
L’Istituto di Credito è stato, però, considerato inadempiente per la violazione degli obblighi informativi al rispetto dei quali era tenuto in ragione della particolare natura dei titoli acquistati dal cliente.
Il difetto di informazione atteneva alla natura illiquida dei titoli azionari; in particolare, si trattava di azioni non quotate in un mercato regolamentato e, pertanto, il relativo investimento appariva di difficile monetizzabilità. La mera consegna della “informativa precontrattuale per la clientela sui servizi e attività di investimento”, nella quale si trovava la definizione di “strumento finanziario illiquido”, non è stata considerata rilevante al fine di escludere l’inadempienza della banca, dal momento che la doglianza del cliente atteneva alla omessa informazione in ordine alla riconduzione dei titoli acquistati proprio nella categoria dei titoli illiquidi.
Ne è seguito il riconoscimento di responsabilità in capo alla banca, per violazione di tutti gli obblighi informativi previsti dalla Comunicazione Consob n. 9019104/2009, documento che ancorché privo di valore precettivo assume un’importante valenza esplicativa degli obblighi di legge.
Inoltre, la circostanza che vi fosse un fondo per il riacquisto di azioni proprie non rendeva “liquido” il titolo, dal momento che non era configurabile alcun obbligo di riacquisto in capo all’emittente. Trattavasi, piuttosto, di un prodotto assimilabile ai derivati OTC, in ragione del mercato nel quale venivano negoziati. La natura dei titoli acquistati rendeva del tutto inadeguata la verifica effettuata dalla Banca in ordine alla capacità del cliente di comprendere gli specifici profili di rischio connessi ai titoli acquistati.
Nel questionario MIFID, infatti, l’attore aveva dichiarato di conoscere le azioni e di non conoscere molti altri prodotti finanziari, tra i quali proprio i derivati OTC; quindi, il Giudice ha riconosciuto la negligenza dell’Istituto convenuto in giudizio condannandolo al risarcimento dei consequenziali danni.
Interessanti appaiono le considerazioni fatte dal giudicante in merito al danno risarcibile in caso di omissione di informazioni obbligatorie e inadeguatezza dell’investimento.
L’avere investito nell’acquisto di un titolo illiquido, comportando l’impossibilità per l’investitore di conseguire la restituzione del capitale investito, ha determinato un pregiudizio eziologicamente riferibile alla condotta negligente della Banca e, quindi, risarcibile.
Se, infatti, fosse stata effettuata una valutazione di appropriatezza, il cliente non avrebbe concluso il contratto di investimento e, pertanto, il danno deve essere commisurato nell’intera somma corrisposta per l’acquisto dei pacchetti di azioni, attesa la loro natura non negoziabile che li rendeva privi di valore. Dal suddetto valore deve essere detratto quello dei dividendi percepiti in denaro.
La decisione in esame conferma la lettura che la giurisprudenza ormai pacificamente dà degli obblighi informativi dell’intermediario finanziario: “In tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore “un’informazione adeguata in concreto”, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali ed alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un’operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute” (Cass. 9 febbraio 2016, n. 2535).
Trib. Verona, sentenza 25 marzo 2017, n. 687