12 Giugno 2017

Il requisito della forma scritta del contratto di investimento esige la sottoscrizione anche dell’intermediario?

“A norma dell’art. 23 D.Lgs. n. 58 del 1998, il requisito della forma scritta del contratto di investimento impone che, accanto alla sottoscrizione dell’investitore, sia apposta anche la firma dell’intermediario?”

La Prima sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, rimette la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, comma 3, c.p.c., costituendo questione di particolare importanza l’obbligatorietà della sottoscrizione da parte anche dell’intermediario dei contratti di investimento.
In base all’art. 23 del D.Lgs. n. 58/1998, infatti, “i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento […] sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti […]. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo” e la nullità può essere fatta valere unicamente dal cliente.
Stando al dato letterale sembrerebbe chiara la necessarietà, per la validità del contratto, della presenza della sottoscrizione non del solo cliente-investitore ma anche dell’intermediario.
Invero, se non sussistono dubbi in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancanza di sottoscrizione del cliente, più complessa è la situazione che si profila nel caso di mancata sottoscrizione da parte dell’intermediario.
Nella prima ipotesi, infatti, il contratto sarà irrimediabilmente nullo, dal momento che la forma scritta è prevista a tutela del cliente; pertanto, la mancata sottoscrizione dello stesso comporterà l’invalidità del contratto di investimento.
L’affermazione della necessaria sottoscrizione da parte dell’intermediario, invece, richiede ulteriori riflessioni.
Posto che non tutte le prescrizioni di forma sono uguali, la mancanza di sottoscrizione in contratti per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam non necessariamente assume rilievo; se, infatti, nei contratti conclusi tra soggetti di pari forza contrattuale il requisito della forma scritta impone la presenza delle sottoscrizioni di entrambe le parti, nei contratti connotati da profili di asimmetria di potere contrattuale, invece, è sufficiente la sottoscrizione della parte nel cui interesse la legge prevede l’onere di forma.
In particolare, nell’ambito dei contratti di investimento, la forma scritta, avendo la finalità di supplire al difetto informativo in cui versa il cliente-investitore, può ritenersi rispettata in presenza della sottoscrizione del solo cliente.
L’intermediario è il soggetto che predispone le condizioni generali di contratto e, pertanto, nei suoi riguardi non si pone l’esigenza di tutelare un interesse alla conoscenza o alla trasparenza delle pattuizioni; in tal senso si giustificherebbe la mancanza della sottoscrizione da parte dell’intermediario, risultando irrilevante ai fini del soddisfacimento della c.d. forma informativa.
Il consenso della banca alla conclusione del contratto di investimento potrebbe desumersi da altri comportamenti, diversi dalla mera sottoscrizione del documento, quali ad esempio: la predisposizione del testo contrattuale, la raccolta della sottoscrizione del cliente, la consegna del documento negoziale o l’esecuzione del contratto medesimo ex art. 1327 c.c.
La sottoscrizione dell’intermediario, in tale contesto, sarebbe irrilevante ai fini del valido perfezionamento della fattispecie contrattuale.
Tale lettura – rileva la Corte – avrebbe il merito, inoltre, di evitare il possibile uso opportunistico della previsione formale da parte del cliente.
La rilevanza della questione prospettata giustifica il rinvio alle Sezioni Unite, al fine di dare una risposta univoca in ordine alla necessarietà o meno della sottoscrizione dell’intermediario nei contratti di investimento unilateralmente predisposti.

Cass. Civ, Sez. I, ordinanza 27 aprile 2017, n. 10447