08 Giugno 2017

Responsabilità verso i terzi dell’intermediario per fatto imputabile al promotore finanziario

“Deve essere cassata con rinvio la sentenza di merito che, qualificato come negoziazione di titoli e non come gestione di portafoglio il rapporto concluso fra intermediario finanziario e investitore, non ha accertato se la banca e il promotore finanziario avessero adempiuto all’onere della prova, posto a loro carico, di aver adempiuto agli obblighi di correttezza e informazione del cliente, senza considerare che l’intermediario risponde per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria con l’esercizio delle mansioni cui sia adibito” .

Il giudice di merito, pur nel caso in cui ritenga configurabile un contratto di mera negoziazione di titoli e non anche il più articolato e complesso contratto di gestione, non può esimersi dall’accertare che intermediario e promotore abbiano dato prova dell’esatto adempimento degli obblighi di correttezza e informazione sugli stessi incombenti.
La carenza di un accertamento fattuale di tal natura non può, per ovvie ragioni, essere surrogato dal giudice di legittimità, il cui intervento è volto unicamente ad accertare la corretta applicazione delle norme al fatto concreto senza potere effettuare accertamenti di fatto.
Da ciò discende la cassazione con rinvio della decisione in epigrafe.
Il giudice di legittimità ricorda, inoltre, che la responsabilità dell’intermediario finanziario si estende ai danni arrecati a terzi dall’operato dei promotori, purché essi discendano dallo svolgimento delle incombenze loro affidate e sempre che il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria rispetto all’esercizio delle mansioni cui sia adibito (in senso conforme Cass., Sez. I, 10 novembre 2015, n. 22956).

Cass. Civ, Sez. I, sentenza 5 aprile 2017, n. 8813