29 Dicembre 2020

Giudicato penale in sede civile: accertamento del nesso causale tra fatti accertati in sede penale e i danni

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 5 maggio 2020, n. 8477 (rel. E. Scoditti)
La sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. 9 marzo 2018, n. 5660; 14 febbraio 2019, n. 4318).

“Per l’esistenza del diritto al risarcimento del danno può non bastare la condanna penale – in quanto non tutti i reati producono un danno – senza peraltro che possano essere rimessi in discussione, nel relativo giudizio civile o amministrativo, l’accertamento della sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua commissione da parte del condannato. Peraltro l’accertamento dell’esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell’accertamento del “fatto-reato” e pertanto non deve e non può formare oggetto di ulteriore accertamento, in negativo o in positivo, in sede civile se non con riferimento al soggetto o ai soggetti che lo abbiano subito ed alla misura di esso” (Cass. Sez. U. 25 febbraio 2010, n. 4549).

Tale affermazione deve essere letta con riferimento alla peculiarità della concreta fattispecie (relativa ad un’ipotesi di truffa a danno di un ente regionale) e deve soprattutto essere interpretata alla stregua della giurisprudenza della Suprema Corte, anche successiva, di cui si è dato conto sopra. Sulla base di quest’ultima giurisprudenza deve concludersi nel senso che, quando si afferma che l’esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell’accertamento del “fatto-reato”, il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è al danno evento, avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non al danno conseguenza, per il quale l’indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l’evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223 cod. civ.).

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