02 Gennaio 2026

Deposito telematico – Errore imprevisto – Rimessione in termini

Cassazione Civile, sezione seconda, ordinanza 3 dicembre 2025, n. 31493 (rel. M. Mocci)
L'istituto della rimessione in termini presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo.
In riferimento all'art. 16 bis, comma 7, del. d.l. n. 179/2012, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC, o seconda PEC) determina il momento di perfezionamento provvisorio del deposito telematico e costituisce il riferimento temporale per la verifica della tempestività. Tuttavia, tale perfezione è condizionata al buon esito delle successive fasi di controllo automatico (terza PEC) e di accettazione da parte della cancelleria (quarta PEC). Solo con l'accettazione definitiva si realizza l'efficacia rituale del deposito, con conseguente conoscibilità dell'atto. In caso di mancato completamento dell'iter il deposito, pur perfezionato, è inefficace e inidoneo a produrre effetti sostanziali (Sez. 3, n. 19307 del 07 luglio 2023). Pertanto, la parte che riceva solo le prime tre PEC può ritenere rispettati i termini di deposito, ma l'efficacia definitiva sorge solo con la quarta PEC; in assenza di questa o in caso di esito negativo, la parte non decade automaticamente ma è tenuta a porre tempestivo rimedio mediante nuovo deposito o istanza di rimessione in termini, considerata la possibilità di continuità con il primo deposito ai fini della tempestività.

Nel caso di specie, in sede di appello, l’odierna ricorrente, in data 23 dicembre 2016, aveva avanzato istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., deducendo di aver proceduto all’iscrizione al ruolo telematica dell’atto di appello nell’ultimo giorno del termine previsto per l’impugnazione, il 26 settembre 2016, ma che il deposito non si era perfezionato, essendo pervenute in rapida successione solo tre delle quattro PEC previste dal sistema (“accettazione”, “avvenuta consegna” e “esito controlli automatici deposito atto”); pertanto aveva provveduto ad iscrivere nuovamente la causa al ruolo in data 27 settembre 2016, a termine spirato, e non essendo pervenuta neanche in tal caso la quarta PEC, ad effettuare ulteriore iscrizione il giorno 28 settembre 2016.

A nulla rileva che il secondo deposito sia stato effettuato il giorno successivo, in quanto la descrizione della problematica contenuta nella terza PEC del 26 settembre 2016 “Errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell’apposito ufficio ricevente” non aveva ancora evidenziato un errore irrimediabile o un errore fatale.

Infatti, in tema di deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. “quarta PEC”, la valutazione della imputabilità della decadenza processuale determinatasi non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest’ultimo non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l’impossibilità del sistema di caricare l’atto nel fascicolo telematico, e la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell’istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria (Sez. L., n. 1348 del 12 gennaio 2024; Sez. 2, n. 36542 del 4 dicembre 2022).

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