15 Aprile 2013

Accesso agli atti – Domanda di risarcimento in via equitativa – Inammissibilità per mancato rispetto dell’onere della prova sul nesso di causalità tra illecito e danno

“In tema di accesso agli atti amministrativi, la cui violazione si assume abbia leso l’art. 32 Cost., è inammissibile la domanda risarcitoria formulata in via generica ed astratta poiché, anche se rivolta ad ottenere un ristoro da stabilirsi in via equitativa, ciò non esime l’istante dall’indicare le componenti essenziali del fatto che si qualifica come illecito e il nesso di causalità che lega quest’ultimo al danno che si lamenta.”

Nel caso di specie, la ricorrente lamentava la mancata allegazione da parte della struttura sanitaria di alcuni referti nella cartella clinica, ma il Consiglio di Stato ha rigettato la domanda perchè la ricorrente non ha offerto elementi probatori in ordine al comportamento omissivo della struttura sanitaria in materia di accesso agli atti._x000d_
Nè è stato provato che dalla mancata cognizione dei suddetti documenti sia derivato, in rapporto di diretta efficienza causale, un vulnus nella sfera morale e nell’equilibrio interiore del ricorrente, consistente in un turbamento da ricondursi, secondo un criterio di ragionevolezza, eventualmente all’incertezza della diagnosi, ovvero alla impossibilità di ricorrere ad altri presidi terapeutici in presenza dell’indisponibilità degli accertamenti già effettuati._x000d_
Non viene nemmeno indicata e tantomeno comprovata la sussistenza di uno stato patologico di turbamento della sfera psichica conseguente al ritardo nella conoscenza degli ulteriori elementi contenutistici della cartella clinica._x000d_
Da cià deriva il rigetto della domanda risarcitoria, in quanto non supportata da alcun elemento che qualifichi il fatto illecito ed il nesso causale tra lo stesso e i presunti danni.