18 Febbraio 2025

Appello – Costituzione con copia analogica anziché telematica – No improcedibilità – Nullità sanabile

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 12 febbraio 2025, n. 3580 (rel. S. Tassone)
La costituzione dell'appellante con il deposito di copia cartacea dell'atto di appello notificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematico dell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame, ma integra una nullità per vizio di forma, sanabile con il raggiungimento dell'atto.

La Suprema Corte riprende i principi già affermati in  un caso pressoché identico a quello in esame:

“In caso di notificazione dell’appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l’omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell’atto d’impugnazione e della relativa notificazione non determina l’improcedibilità dell’appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell’originale dell’atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di “strumentalità delle forme” processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all’effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito. (Nella specie, la S.C. ha affermato l’insussistenza dei presupposti la declaratoria di improcedibilità dell’appello avendo l’appellante, all’atto della sua costituzione in modalità analogica, depositato le copie analogiche dell’atto di appello con le relate di notifica unitamente all’attestazione della conformità di tali copie agli originali informatici, e la parte appellata espressamente dato atto, nella sua comparsa di costituzione, che l’atto di citazione in appello era stato notificato al suo difensore)” (v. Cass. 12/03/2024, n. 6583).

Già in precedenza, la Suprema Corte  aveva avuto modo di affermare che “La tempestiva costituzione dell’appellante, con il deposito di copia cartacea dell’atto di appello notificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematico dell’originale, non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell’atto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente dichiarato improcedibile il gravame, nonostante la controparte nulla avesse eccepito a fronte della tempestiva costituzione dell’appellante, mediante deposito cartaceo dell’atto notificato telematicamente, della relata e delle ricevute di consegna via PEC).” (v. Cass. 15/11/2022 n. 33701)

In particolare, poi, la precedente sentenza delle Sezioni Unite n. 22438 del 2018 ha affermato che “Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs.- n. 82 del 2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all’originale notificatogli”.

I principi posti dalle Sezioni Unite e successive conformi, hanno una valenza generale, tanto da essere richiamati dalla recente sentenza 23 maggio 2024, in causa Patricolo e altri c. Italia, con cui, tra l’altro, la Corte EDU espressamente afferma che le cd. IT, cioè le tecnologie della informazione, dovrebbero essere uno strumento per migliorare l’amministrazione della giustizia, per facilitare l’accesso degli utenti ai tribunali e per rafforzare le garanzie stabilite dall’articolo 6 CEDU (accesso alla giustizia, imparzialità, indipendenza del giudice, equità e ragionevole durata dei processi), per cui i giudici nazionali, in quanto responsabili nell’assicurare la tutela dei diritti delle parti, devono individuare i vantaggi e gli svantaggi delle IT e identificare e eliminare i rischi per la buona amministrazione della giustizia.

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