05 Marzo 2026

Appello – Litis denuntiatio – Cause scindibili – Esclusa condanna alle spese

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 20 novembre 2025, n. 30624 (rel. P. Gianniti)
In tema di regolamentazione delle spese processuali relative al grado di appello per la parte intimata ai soli fini della litis denuntiatio, sono scindibili le cause in cui l'impugnazione verte unicamente sul capo delle spese del grado precedente tra solo alcuni dei litisconsorti necessari originari, sicché la notifica dell'impugnazione alle altre parti ha il valore di mera litis denuntiatio e i suoi destinatari non divengono parte nella fase di impugnazione per il solo fatto di aver ricevuto l'atto. Di conseguenza, la loro costituzione nel grado di impugnazione deve considerarsi inutile e, quindi, mancando una domanda formulata contro di loro, non possono essere considerati né "soccombenti" né "vittoriosi" rispetto alla controversia principale definita in appello.

Quando tra due delle più parti in causa si controverte unicamente circa il carico delle spese del giudizio delle fasi precedenti, in relazione alla rispettiva posizione che le stesse hanno assunto nel processo è pienamente possibile la scissione e non è, quindi, necessaria l’integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione. Pertanto, una volta che la controversia rimane circoscritta ai rapporti processuali relativi alle spese in una sola delle cause originariamente inscindibili, l’inscindibilità stessa viene meno e non vi è ragione per mantenere il litisconsorzio con l’altro o con gli altri originari contraddittori necessari, manifestamente indifferenti alla soluzione di una questione che ormai riguarda solo le parti coinvolte nell’impugnata statuizione sulle spese di lite.

Tanto si verifica nel caso di specie, nell’ambito di un giudizio di impugnazione di una cartella relativa a sanzioni amministrative per violazioni del c.d.s., in cui il giudice di secondo grado condanna erroneamente la ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell’agente della riscossione, pur essendo il thema decidendum del gravame circoscritto alla sola regolamentazione delle spese del processo di primo grado nei rapporti tra trasgressore ed ente impositore.

In particolare, il Riscossore non avrebbe dovuto essere considerato né “soccombente”, né “vittorioso” nella questione risolta in appello (concernente esclusivamente la condanna alle spese dell’ente impositore), proprio perché in tale giudizio non residuava alcuna domanda proposta contro di lui. Pertanto, il giudice di appello ha erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’agenzia di riscossione: la quale ultima, avendo volontariamente affrontato spese di difesa assolutamente non necessarie, non potrà beneficiare di alcuna condanna alle medesime.

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