23 Settembre 2013

Art. 2054 c.c. – Presunzione di colpa – Prova liberatoria – Insufficiente dimostrare che la circolazione sia avvenuta senza il consenso del proprietario

“Per integrare la prova liberatoria della presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054, comma terzo, c.c., non è sufficiente dimostrare che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma è al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, la quale deve estrinsecarsi in un concreto ed idoneo comportamento specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo mediante l’adozione di cautele tali che la volontà del proprietario non possa risultare superata.”

Nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso presentato dal proprietario del mezzo, il quale lamentava un vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla statuizione sul difetto della prova liberatoria di cui al terzo comma dell’art. 2054 c.c., per non avere lo stesso proprietario specificato le modalità di custodia delle chiavi sottratte dal fratello minore e per non avere indicato, in corso di causa, i testi con cui dimostrare detta circostanza._x000d_
Segnatamente, quanto ai presunti vizi della motivazione denunciabili in Cassazione, la Supremo Collegio precisa che questi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte, in quanto spetta solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllare l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova._x000d_
La scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata._x000d_
Ne deriva che, in sede di legittimità, è preclusa ogni censura con la quale il ricorrente, cercando di superare i limiti del giudizio di cassazione, sollecita una diversa lettura delle risultanze di causa, atteso che non costituiscono vizi di motivazione idonei a legittimare il sindacato della Corte di Cassazione, quelli attinenti a una difformità di apprezzamento dei fatti e delle prove contenuto nella sentenza impugnata, rispetto a quello preteso e auspicato dalle parti.